1. La presente legge si applica alle opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti
a) opera filmica o film, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera g), dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) opera audiovisiva, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, e destinata al pubblico, attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
c) lungometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata superiore a 75 minuti;
d) cortometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata non superiore a 15 minuti, ad eccezione delle opere a carattere esclusivamente pubblicitario;
e) opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana, le opere che hanno ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di individuazione di cui all'articolo 4;
f) film d'essai, l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta di particolare
g) sala cinematografica, qualunque spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, destinato al pubblico spettacolo cinematografico;
h) sala d'essai, la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo, non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai e cortometraggi di qualità e di valore culturale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o europea;
i) sala della comunità ecclesiale o religiosa, la sala cinematografica di cui è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o di enti ecclesiali o religiosi, dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato e la cui programmazione cinematografica risponde a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa;
l) produttori e distributori indipendenti, i soggetti che svolgono attività di produzione e di distribuzione filmica o audiovisiva e che non sono:
1) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse o che sono parte di assetti societari facenti capo a holding o ad altre tipologie di
2) legati ai soggetti di cui al numero 1) da accordi di esclusiva che hanno per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere filmiche e audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.