Art. 2.
(Definizioni).

      1. La presente legge si applica alle opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti

 

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dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzate con tecnologie e con supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e con qualunque altro mezzo, esistente o di futura realizzazione, utilizzato per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive dal titolare dei diritti di utilizzazione.
      2. Ai fini della presente legge sono definiti:

          a) opera filmica o film, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui alla lettera g), dal titolare dei diritti di utilizzazione;

          b) opera audiovisiva, l'opera dell'ingegno ai sensi della legislazione vigente sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, e destinata al pubblico, attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

          c) lungometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata superiore a 75 minuti;

          d) cortometraggio, l'opera filmica o audiovisiva, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, di durata non superiore a 15 minuti, ad eccezione delle opere a carattere esclusivamente pubblicitario;

          e) opere filmiche o audiovisive di nazionalità italiana, le opere che hanno ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in base ai criteri di individuazione di cui all'articolo 4;

          f) film d'essai, l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta di particolare

 

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valore, artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. I film di archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche e private, finanziate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, sono equiparati ai film d'essai;

          g) sala cinematografica, qualunque spazio al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, destinato al pubblico spettacolo cinematografico;

          h) sala d'essai, la sala cinematografica il cui titolare si impegna per un periodo, non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai e cortometraggi di qualità e di valore culturale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. In tali quote, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o europea;

          i) sala della comunità ecclesiale o religiosa, la sala cinematografica di cui è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o di enti ecclesiali o religiosi, dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato e la cui programmazione cinematografica risponde a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa;

          l) produttori e distributori indipendenti, i soggetti che svolgono attività di produzione e di distribuzione filmica o audiovisiva e che non sono:

              1) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse o che sono parte di assetti societari facenti capo a holding o ad altre tipologie di

 

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struttura societaria che implicano la comproprietà o il controllo, anche indiretto, i quali possiedono o dispongono, a qualunque titolo, di mezzi, reti e strumenti atti alla diffusione radiotelevisiva nazionale, indipendentemente dalle modalità della trasmissione, o che sono operatori delle telecomunicazioni, fisse e mobili, compresi i fornitori di accesso alla rete internet;

              2) legati ai soggetti di cui al numero 1) da accordi di esclusiva che hanno per oggetto lo sviluppo, la produzione o la fornitura di opere filmiche e audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.